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SIGLE |
D.O.P.
Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani. |
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I.G.P.
Il termine "IGP" lega il prodotto agricolo o alimentare ad una regione, ad un luogo determinato o, in casi eccezionali, ad un paese Il marchio indica una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica che possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata. |
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S.T.G.
Riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP. |
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I.G.T.
E' la sigla di " indicazione geografica tipica", riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo.
La delimitazione della zona di produzione è più ampia rispetto ai DOC. Nella scala dei valori enologici, insomma, gli IGT si collocano immediatamente su un livello inferiore ai DOC e DOCG, ma prima dei vini da tavola. I territori di produzione sono più vasti rispetto alle DOC ed a volte interessano più Regioni.
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D.O.C.G.
E' la sintesi del nome di "Denominazione di origine controllata e garantita" la categoria a cui appartengono quei vini in cui la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è in sostanza delimitata come nei vini D.O.C ma in cui altresì è garantito dagli organi preposti al controllo prima della raccolta, che le uve della zona determinata, atte alla produzione di quel determinato vino, mantengano requisiti previsti nel disciplinare di produzione legato a quella determina zona.
È inoltre obbligatorio l’imbottigliamento nella zona di produzione e le bottiglie devono riportare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione degli esemplari prodotti.
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D.O.C.
E' la sintesi di "Denominazione di origine controllata " la categoria a cui appartengono quei vini per cui la zona di origine delle uve per la produzione del medesimo vino è limitata (di solito di piccole/medie dimensioni) in base a quanto prevedono i disciplinari di produzione.
Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali. Il disciplinare di produzione dei vini DOC è più rigido rispetto ai vini IGT.
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V.Q.P.R.D.
Per la normativa CEE ed italiana Tale sigla significa "Vini di qualità prodotti in regioni determinate", in sostanza si intende per il marchio raggruppa quei vini come i D.O.C. e i D.O.C.G. la cui zona di origine della raccolta delle uve atta alla produzione è delimitata e stabilita dai singoli disciplinari. |
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